Come fare per...


Iscrizione all’albo di CTU e periti
Dove

Ufficio C.T.U., VI Piano, stanza 605 (sede centrale)  

Tribunale di Torre Annunziata sede di Corso Umberto I 437

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 081- 8573212

E- Mail: tribunale.torreannunziata@giustizia.it

Cos'è

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali tenuti presso ogni tribunale.

Il consulente compie le indagini affidategli dal giudice e, a richiesta, fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede. Il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. In particolari casi (rapporto di parentela con le parti; conflitto di interessi, ecc.) il consulente può essere ricusato dalle parti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329 ed è tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.

Chi

L'iscrizione

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici, diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

  • medico-chirurgica;
  • industriale;
  • commerciale;
  • agricola;
  • bancaria;
  • assicurativa.

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al corrispondente comitato presso la Corte di Appello. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale che assume presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti di legge o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

La Responsabilità Disciplinare

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato. Ai consulenti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte

le seguenti sanzioni disciplinari:

  • l'avvertimento;
  • la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
  • la cancellazione dall'albo.

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo al corrispondente comitato presso la Corte di Appello.

Come

Il conferimento degli incarichi

 
Gli incarichi di consulenza devono essere affidati normalmente agli iscritti nell'albo del tribunale; può essere conferito un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, ma in tal caso deve essere sentito il presidente del tribunale e indicati nel provvedimento i motivi della scelta. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico sono previsti onorari fissi, variabili e a tempo, stabiliti mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Documenti necessari per l’iscrizione:

  • Domanda in bollo da euro 16,00 (Periti - C.T.U.) diretta al Presidente del Tribunale;
  • Codice fiscale (fotocopia);
  • Documento di riconoscimento (fotocopia);
  • Certificato di laurea storico (con l’indicazione di tutti gli esami conseguiti e tutti i voti riportati) o copia autentica del titolo di studio;

Gli aspiranti all’iscrizione devono specificare nella domanda, barrando l’apposita casella, se vogliono essere iscritti nell’albo dei Consulenti tecnici o nell’albo dei Periti penali, in mancanza di tale specificazione l’iscrizione verrà intesa per l’albo dei Consulenti tecnici.

L’aspirante all’iscrizione nell’albo dei C.T.U. o dei Periti, ai fini della specchiata condotta non deve aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso ed è necessario che abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario del Tribunale.

Gli aspiranti all’iscrizione in infortunistica stradale devono essere iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi.

I Grafici, i Traduttori, gli Interpreti e gli esperti vari, oltre al titolo di studio di cui sono in possesso, devono essere preventivamente iscritti all’Albo degli esperti della Camera di commercio.

Gli aspiranti all’iscrizione all’albo dei periti in materia penale devono altresì dichiarare in sede di istanza la speciale competenza (art. 69 co. 2 disp. Att. C.p.p.).

I Sigg. Medici che presentano domanda di iscrizione all’albo dei periti in materia penale per la categoria degli esperti in medicina legale sono invitati a precisare la loro disponibilità alla Tanatologia; 

L’effettiva iscrizione all’albo dei Consulenti o Periti Penali è subordinata al versamento della somma di euro 168,00 sul c/c 8003 intestato all’Ufficio Tasse e Concessioni Governative- Roma, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio C.T.U. entro 30 gg. dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte del COMITATO per la formazione dell’Albo.

Avvertenze:

  • Elenco Categorie: Le categorie corrispondono agli ordini professionali di appartenenza ed attualmente sono le seguenti:

      I. Categoria Medico Chirurgica

  1. Medici - Chirurghi
  2. Veterinari
  3. Chimici e farmacisti

     II. Categoria Industriale

  1. Ingegneri e Laureati in Discipline Industriali
  2. Architetti
  3. Geometri
  4. Periti Industriali

    III. Categoria Commerciale

  1. Dottori Commercialisti
  2. Ragionieri

    IV. Categoria Bancaria

    V. Categoria Assicurativa

   VI. Categoria Esperti in campi diversi

  1. Consulenti del lavoro
  2. Esperti in campi diversi
  3. Chimici e farmacisti
  • La tassa di concessione governativa dovrà essere versata solo dopo che il Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. abbia deciso per l'accoglimento della domanda di iscrizione mediante versamento della somma di euro 168,00 sul c/c 8003 intestato all’Ufficio Tasse e Concessioni Governative- Roma.
  • Dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione - ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – attestante il domicilio professionale del candidato, debitamente firmata, con una fotocopia del documento di riconoscimento in allegato.
Costi
  • Domanda in bollo da € 16,00 (Periti - C.T.U.)

Somma di euro 168,00 sul c/c 8003 intestato all’Ufficio Tasse e Concessioni Governative- Roma, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio C.T.U. entro 30 gg. dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte del Comitato per la formazione dell’Albo.

TempiIl comitato si riunisce 4 volte l’anno.
Leggi e regolamenti

Normativa di riferimento: artt. 13 e segg. disp. att. cod. proc. civ

Per i consulenti: artt. 61 e segg. 191 e segg. cod. proc. civ..

Per i periti: artt. 67-73 disp. Att. cod.proc. pen.